Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2026 entrano in vigore misure che puntano a rendere più gestibile l’equilibrio tra vita privata e lavoro, intervenendo sul D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico su maternità e paternità). Il perno della riforma, contenuta nei commi 219 e 220, è l’estensione delle “finestre” temporali entro cui i genitori possono utilizzare congedi e permessi: l’obiettivo è rafforzare la tutela delle famiglie e sostenere la continuità occupazionale, soprattutto femminile.
Congedo parentale
La novità più evidente riguarda l’art. 32: dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, non più entro i dodici. Cambia quindi il “quando”, non il “quanto”: resta fermo il limite complessivo massimo di dieci mesi (elevabile in alcune ipotesi, come nel caso del padre che fruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati). La riforma conferma anche la ripartizione già nota dei periodi tra madre, padre e genitore unico, ma amplia la flessibilità di utilizzo, consentendo di impiegare il congedo anche in fasi della crescita in cui emergono nuove esigenze scolastiche, educative o relazionali.
Disabilità, adozioni e affidi
La Manovra interviene sull’art. 33, estendendo fino ai quattordici anni il prolungamento del congedo parentale per i genitori di minori con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992. Restano però i paletti già previsti: il periodo massimo complessivo (congedo ordinario incluso) è fissato in tre anni e opera la regola sul ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore. Sul versante di adozione e affidamento (art. 36), il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore e può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età, con lo stesso arco temporale riconosciuto anche all’indennità.
Malattia del figlio
Sul congedo per malattia del figlio (art. 47) arrivano due ritocchi netti: l’età del figlio per cui è possibile fruire dell’astensione sale da 8 a 14 anni e, per i figli tra i 3 e i 14 anni, i giorni massimi annui per ciascun genitore raddoppiano da 5 a 10 giorni lavorativi, per ciascun figlio. Resta invariata la disciplina per i figli fino a 3 anni, per i quali l’astensione spetta per tutta la durata della malattia senza limiti quantitativi. Confermate anche le regole operative: trasmissione telematica del certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro tramite il sistema previsto dal decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, esclusione delle visite fiscali e delle fasce di reperibilità per chi assiste il figlio, e diritto a interrompere le ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino, sospendendole per la durata della degenza per fruire del congedo.

